Art. 2.

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, i corsi dell'insegnamento di cui all'articolo 1 sono svolti dai licenziati dagli ex Istituti superiori di educazione fisica, ora Istituti universitari di scienze motorie, che, in relazione all'età degli allievi e sino a quando risulti necessario, si avvalgono della collaborazione dell'insegnante curricolare.
      2. Gli insegnanti curricolari possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione motoria con la positiva frequenza di appositi corsi indetti dai competenti uffici scolastici regionali, per scuola o gruppi di scuole, secondo i programmi predisposti dal Ministero dell'istruzione.

      3. I corsi di cui al comma 2, diretti e svolti da licenziati dagli ex Istituti superiori di educazione fisica, ora Istituti universitari di scienze motorie, si concludono con prove orali, scritte e pratiche che abilitano all'insegnamento dell'educazione motoria.

 

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